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D.Lvo 11/05/1999 n. 15260. Obblighi del condannato 1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nel presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino di cui all’articolo 58. 61. Circostanza attenuante 1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell’ordinanzaingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi. Titolo VI - Disposizioni finali 62. Norme transitorie e finali 1. Il presente decreto contiene le norme di recepimento delle seguenti direttive comunitarie: a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; b) direttiva 76/464/CEE concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico; c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura; f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose; g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini; h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio; i) direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri alcalini; l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano; m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell’allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco I dell’allegato della direttiva 76/464/CEE; n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco I della direttiva 76/464/CEE; o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane; p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto riguarda alcuni requisiti dell’allegato I. 2. Le previsioni del presente decreto possono essere derogate solo temporaneamente e in caso di comprovate circostanze eccezionali, per motivi di sicurezza idraulica volti ad assicurare l’incolumità delle popolazioni. 3. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell’articolo 28, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa del presente decreto e nei piani di tutela di cui all’articolo 44, comma 3. 4. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e relativi decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE. 5. (comma abrogato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258) 6. (comma abrogato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258) 7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le norme tecniche di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977. 8. Le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate con l’articolo 63 restano in vigore, ove compatibili con gli allegati al presente decreto e fino all’adozione di specifiche normative in materia. 9. Le aziende agricole esistenti tenute al rispetto del codice di buona pratica agricola ai sensi dell’articolo 19, comma 5, devono provvedere all’adeguamento delle proprie strutture entro due anni dalla data di designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 10. Fino all’emanazione della disciplina regionale di cui all’art. 38, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso termine vale anche nel caso di scarichi per i quali l’obbligo di autorizzazione preventiva è stato introdotto dalla presente normativa. I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla presente normativa allo scadere dell’autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall’entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in tal caso il terzo e quarto periodo del comma 7 dell’art. 45. 12. Coloro che effettuano scarichi esistenti di acque reflue, sono obbligati, fino al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dal presente decreto, ad adottare le misure necessarie a evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento. Essi sono comunque tenuti a osservare le norme, le prescrizioni e i valori limite stabiliti, secondo i casi, dalle normative regionali ovvero dall’autorità competente ai sensi dell’art. 33 vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto compatibili con le disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze temporali del presente decreto e, in particolare, con quanto già previsto dalla normativa previgente. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più favorevoli introdotte dal presente decreto. 13. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal comma 14. 14. Le regioni, le provincie autonome e gli enti attuatori provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto anche sulla base di risorse finanziarie definite da successive disposizioni di finanziamento nazionali e comunitarie. 14-bis. In attuazione delle disposizioni statali di finanziamento di cui al comma 14, una quota non inferiore a 10 e non superiore al 15% degli stanziamenti è riservata alle attività di monitoraggio e studio destinati all’attuazione del presente decreto. 15. All’articolo 6, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, così come sostituito dall’articolo 8, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le parole: “tenendo conto della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane” sono sostituite dalle seguenti “tenendo conto del decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle fonti agricole”. 15-bis. Restano ferme le norme della legge 11 dicembre 1982, n. 979. 63. Abrogazione 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in particolare: - legge 10 maggio 1976, n. 319; -legge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544; - legge 24 dicembre 1979, n. 650; -legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801; - d.P.R. 3 luglio 1982, n. 515; -legge 25 luglio 1984, n. 381 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176; -gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16; - decreto legislativo 25 gennaio, 1992, n. 130; - decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 131; -decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 132; - decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 133; - art. 2, comma 1, legge 6 dicembre 1993, n. 502, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408; - art. 9-bis, legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione in legge, con modificazioni, del-decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552; - legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79. 2. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti finanziari derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1. Allegato 1: Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale 1 Corpi idrici significativi 1.1 Corpi idrici superficiali 1.1.1 Corsi d'acqua superficiali 1.1.2 Laghi 1.1.3 Acque marine costiere 1.1.4 Acque di transizione 1.1.5 Corpi idrici artificiali 1.2 Corpi Idrici Sotterranei 1.2.1 Acque sotterranee 2 Obiettivi di qualità ambientale 2.1 Corpi Idrici Superficiali 2.1.1 Stato ecologico 2.1.2 Stato chimico 2.1.3 Stato ambientale 2.2 Corpi Idrici Sotterranei 2.2.1 Stato ambientale 3 Monitoraggio e classificazione: acque superficiali 3.1 Organizzazione del monitoraggio 3.1.1 Fase conoscitiva 3.1.2 Fase a regime 3.2 Corsi d’acqua 3.2.1 Indicatori di qualità e analisi da effettuare 3.2.2 Campionamento (omissis) 3.2.3 Classificazione (omissis) 3.2.4 Attribuzione dello stato di qualità ambientale 3.3 Laghi (omissis) 3.4 Acque marine costiere (omissis) 3.5 Acque di transizione (omissis) 3.6 Corpi idrici artificiali (omissis) 4 Monitoraggio e classificazione: acque sotterranee 4.1 Organizzazione del Monitoraggio 4.1.1 Fase conoscitiva 4.1.2 Fase a regime 4.2 Indicatori di Qualità ed Analisi da Effettuare 4.2.1 Fase iniziale 4.2.2 Fase a regime 4.3 Misure 4.4 Classificazione 4.4.1 Stato quantitativo 4.4.2 Stato chimico 4.4.3 Stato ambientale delle acque sotterranee Il presente allegato stabilisce, ai sensi degli articoli 4 e 5 , i criteri per individuare i corpi idrici significativi e per stabilire lo stato di qualità ambientale di ciascuno di essi. Il presente allegato sostituisce l’allegato 1 della delibera del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977 per la parte relativa ai criteri per il monitoraggio quali quantitativo dei corpi idrici. 1. Corpi idrici significativi Sono corpi idrici significativi quelli che le autorità competenti individuano sulla base delle indicazioni contenute nel presente allegato e che conseguentemente vanno monitorati e classificati al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. Le caratteristiche dei corpi idrici significativi sono indicate nei punti 1.1 e 1.2. Devono inoltre essere censiti, monitorati e classificati anche tutti quei corpi idrici che, per valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante interesse ambientale. Devono altresì essere monitorati e classificati tutti quei corpi idrici che, per il carico inquinante da essi convogliato, possono avere una influenza negativa rilevante sui corpi idrici significativi. 1.1 Corpi idrici superficiali 1.1.1 Corsi d’acqua superficiali Per i corsi d’acqua che sfociano in mare il limite delle acque correnti coincide con l’inizio della zona di foce, corrispondente alla sezione del corso d’acqua più lontana dalla foce, in cui con bassa marea ed in periodo di magra si riscontra, in uno qualsiasi dei suoi punti, un sensibile aumento del grado di salinità. Tale limite viene identificato per ciascun corso d’acqua. Vanno censiti, secondo le modalità che saranno stabiliti, stabilite nel decreto di cui all’articolo 3 comma 7, tutti i corsi d’acqua naturali aventi un bacino idrografico superiore a 10 km2. Sono significativi almeno i seguenti corsi d’acqua: tutti i corsi d’acqua naturali di primo ordine (cioè quelli recapitanti direttamente in mare) il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 200 km2 ; tutti i corsi d’acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore a 400 km2 . Non sono significativi i corsi d’acqua che per motivi naturali hanno avuto portata uguale a zero per più di 120 giorni l’anno, in un anno idrologico medio.
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